Sez. 1, Sentenza n. 686 del 24/02/1975 (Rv. 374020 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - VOLONTARIA - IN GENERE - PER CREDITI FUTURI - INAMMISSIBILITA - TITOLO LEGITTIMANTE L'ISCRIZIONE IPOTECARIA - ESTREMI NECESSARI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - VOLONTARIA - IN GENERE - PER CREDITI FUTURI - INAMMISSIBILITA - TITOLO LEGITTIMANTE L'ISCRIZIONE IPOTECARIA - ESTREMI NECESSARI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Dalla disposizione dell'art 2852 cod civ, che, ammettendo la Costituzione di ipoteca anche per crediti soltanto eventuali, richiede tuttavia che si tratti di crediti che possono nascere in dipendenza di un rapporto gia esistente, si puo dedurre non solo l'esclusione della possibilita di un'ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, ma anche la necessita che del 'rapporto esistentè, da cui puo nascere il credito che legittima la iscrizione, debbano essere indicati nel titolo gli estremi sufficienti a individuarlo. L'apprezzamento circa la sufficienza e l'adeguatezza di tali estremi, come in concreto indicati in ciascuna fattispecie, rientra nei poteri esclusivamente riservati al giudice del merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2852
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)