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Sez. U, Sentenza n. 4164 del 18/12/1975 (Rv. 378508 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - AMMINISTRAZIONE STATALE - 'ORGANI - PERSONE GIURIDICHÈ AVENTI LE STESSE FINALITA - COMPRENSIONE NELLO STESSO CONCETTO DI AMMINISTRAZIONE - STATUTO DEI LAVORI - INAPPLICABILITA - SINDACATO DI DIPENDENTI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO - DOMANDA DI REPRESSIONE DI CONDOTTA ANTISINDACALE - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - FATTISPECIE (ESCLUSIONE DI UN SINDACATO PROVINCIALE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO DALLA PARTECIPAZIONE AD UNA COMMISSIONE DI STUDI PER RIORGANIZZARE LE STRUTTURE DELLA AZIENDA).*
Stato
decisa il 1975-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378508-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - AMMINISTRAZIONE STATALE - 'ORGANI - PERSONE GIURIDICHÈ AVENTI LE STESSE FINALITA - COMPRENSIONE NELLO STESSO CONCETTO DI AMMINISTRAZIONE - STATUTO DEI LAVORI - INAPPLICABILITA - SINDACATO DI DIPENDENTI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO - DOMANDA DI REPRESSIONE DI CONDOTTA ANTISINDACALE - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - FATTISPECIE (ESCLUSIONE DI UN SINDACATO PROVINCIALE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO DALLA PARTECIPAZIONE AD UNA COMMISSIONE DI STUDI PER RIORGANIZZARE LE STRUTTURE DELLA AZIENDA).*

Ai fini dell'applicazione dell'art 37 della legge n 300 del 1970 - che esclude dall'ambito di operativita dello statuto dei lavoratori il rapporto d'impiego dei dipendenti statali e l'attivita delle loro organizzazioni sindacali - debbono essere comprese nel concetto di amministrazione statale anche le strutture decentrate, munite in vario senso di un certo grado di autonomia, ma pur sempre operanti per il raggiungimento di fini statali, quali i cosiddetti 'organi- persone giuridiché, non sussistendo, per esse, alcuna ragione che giustifichi un trattamento differenziato rispetto ai rimanenti settori dell'apparato amministrativo statale. E pertanto improponibile, per difetto assoluto di giurisdizione, la domanda proposta in base all'art 28 dello statuto dei lavoratori da parte di un Sindacato di dipendenti della cassa per il Mezzogiorno, la quale, agendo per il perseguimento di fini statali, e organo dello stato munito di personalita giuridica. (nella specie il Sindacato provinciale della cassa per il Mezzogiorno aderente alla cisnal aveva chiesto al pretore il riconoscimento del diritto di avere propri rappresentanti nei gruppi di lavoro costituiti nell'ambito di una commissione istituita dal consiglio di amministrazione della cassa, al fine di studiare la riorganizzazione delle strutture dell'azienda, e, conseguentemente, l'ordine di includere tali rappresentanti in ciascun gruppo di lavoro). (V 3476/74, mass n 371978).*

Riferimenti normativi: Legge 10/08/1950 num. 646 art. 1, Legge 10/08/1950 num. 646 art. 4, DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 5, DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 9 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 06/10/1971 num. 853 art. 1, Legge 06/10/1971 num. 853 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)