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Sez. L, Sentenza n. 2670 del 01/06/1989 (Rv. 462959 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INPDAI - DIRIGENTI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO - OBBLIGO DI ISCRIZIONE.*
Stato
decisa il 1989-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462959-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - INPDAI - DIRIGENTI DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO - OBBLIGO DI ISCRIZIONE.*

L'art. 4 della legge 15 marzo 1973 n. 44 - che, in relazione all'Obbligo d'iscrivere all'i.N.P.d.a.I. I dirigenti di "aziende industriali", stabilito dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1953 n. 967, definisce tali "le imprese od enti, privati o pubblici, esercenti le attività di cui ai punti 1) e 3) dell'art. 2195 cod. civ. o attività ausiliarie delle predette" - assegna rilievo anche ad attività oggettivamente economica svolta da enti pubblici non economici al di fuori dell'Esercizio d'impresa e senza i caratteri dell'imprenditorialità e del fine di lucro. Pertanto, la cassa per il Mezzogiorno - organo - persona giuridica pubblica destinato ad attuare, in particolare, la Costituzione di infrastrutture, la gestione e manutenzione di opere ed impianti, nonché la produzione di servizi di coordinamento, di organizzazione, di assistenza tecnica e di erogazione di mezzi finanziari - rientra fra gli enti di cui al citato art. 4 della legge n. 44 del 1973 (modificativo dell'art. 3 della legge n. 967 del 1953), con il conseguente Obbligo di iscrizione dei dirigenti all'i.N.P.d.a.I., essendo dette funzioni inquadrabili fra le citate attività dell'art. 2195 cod. civ. e non rilevando in contrario né che la cassa non persegua un fine di lucro né la natura plurifunzionale assunta dalla medesima per effetto dell'ampliamento del suo campo di operatività, atteso che agli effetti previdenziali suindicati non è necessario che le attività previste nei punti 1) e 3) dell'art. 2195 cod. civ. siano svolte in modo prevalente o esclusivo. (V 6063/88, mass n 460473; (V 5728/87, mass n 454198; (V 6858/83, mass n 431518; (V 4852/81, mass n 415568; (V 4150/78, mass n 393775; (V 2363/76, mass n 381146; (V 4164/75, mass n 378508).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 10/08/1950 num. 646 art. 2, Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)