Sez. 2, Sentenza n. 11692 del 08/03/2016 Cc. (dep. 21/03/2016) Rv. 266194 - 01
COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO | Reati associativi indicati nell'art. 51, comma terzo bis cod. proc. pen. e reati connessi - Impossibilità di individuare il luogo in cui si è costituita o radicata l'associazione - Individuazione del giudice competente - Criteri.
COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO
Quando si procede per uno dei reati associativi indicati nell'art. 51, comma terzo bis, cod. proc. pen., e per reati connessi, la competenza va determinata con riferimento al reato di competenza distrettuale; qualora non sia possibile individuare il luogo ove si è costituita o radicata l'associazione, vanno presi in esame, ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen., i reati connessi, in ordine di decrescente gravità, e se neppure per essi è possibile individuare il luogo di realizzazione della condotta o di parte di essa, si deve far ricorso ai criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)