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Sez. 1, Sentenza n. 93 del 05/01/1966 (Rv. 320185 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA- IN GENERE (AMMISSIBILITA; OGGETTO) - NOZIONE E SCOPO.*
Stato
decisa il 1966-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320185-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA- IN GENERE (AMMISSIBILITA; OGGETTO) - NOZIONE E SCOPO.*

La consulenza tecnica non va intesa come un mezzo esonerativo dalla prova, che e retta dal principio della disponibilita di cui all'art 115 cod proc civ, ma e solo un mezzo sussidiario, messo a disposizione del giudice per avere, quando sia necessario, la possibilita di ricevere chiarimenti in materia tecnica. (Conf 1845/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)