Sez. 1, Sentenza n. 93 del 05/01/1966 (Rv. 320185 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA- IN GENERE (AMMISSIBILITA; OGGETTO) - NOZIONE E SCOPO.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA- IN GENERE (AMMISSIBILITA; OGGETTO) - NOZIONE E SCOPO.*
La consulenza tecnica non va intesa come un mezzo esonerativo dalla prova, che e retta dal principio della disponibilita di cui all'art 115 cod proc civ, ma e solo un mezzo sussidiario, messo a disposizione del giudice per avere, quando sia necessario, la possibilita di ricevere chiarimenti in materia tecnica. (Conf 1845/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)