Sez. 1, Sentenza n. 2713 del 18/12/1970 (Rv. 349175 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA IN GENERE (AMMISSIBILITA; OGGETTO) - FINALITA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA IN GENERE (AMMISSIBILITA; OGGETTO) - FINALITA.*
La consulenza tecnica non puo essere intesa come un mezzo esonerante dalla prova, ne puo essere ammessa per raccogliere elementi di fatto da porre a fondamento di una pretesa, potendo servire, invece, solo a valutazione di fatti gia accertati. (V 119'69 massima n 337996 3853'68 massima n 337310 197'66 massima n 320388 93'66 massima n 320185).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)