Sez. 4, Sentenza n. 1956 del 01/08/1996 Cc. (dep. 12/10/1996) Rv. 205940 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di stampo mafioso - Indizio di appartenenza alla associazione mafiosa ricavato dal rapporto di parentela - Possibilità - Limiti.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
Per il principio del libero convincimento, il giudice può desumere la prova di un patto sociale criminoso attraverso ogni fattore che possa essere considerato sintomatico di un "pactum sceleris". Pur dovendosi perciò escludere che la semplice esistenza di relazioni di parentela costituisca prova o solo indizio della appartenenza di un soggetto ad un'associazione mafiosa, tuttavia nulla impedisce che, una volta accertata, da un lato, l'esistenza di una organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro lato, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della famiglia (in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, venga considerato non privo di valore indiziante in ordine alla partecipazione al sodalizio criminoso anche il fatto che vi siano legami di affinità e di parentela tra determinati soggetti e coloro che nel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)