Sez. 1, Sentenza n. 3451 del 27/11/2017 Cc. (dep. 24/01/2018) Rv. 272407 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Ricorso per cassazione - Annullamento parziale con rinvio - Intervenuta definitività della sentenza rispetto soltanto ad alcuni capi o punti - Esecuzione - Competenza funzionale del giudice del rinvio - Sussistenza.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA
La competenza in materia di esecuzione, nel caso in cui una sentenza sia divenuta definitiva soltanto in relazione ad alcuni capi o punti, essendo stato dalla Corte di cassazione disposto l'annullamento della stessa con rinvio in relazione ad altri, appartiene funzionalmente al giudice di rinvio, anche qualora questi non si sia ancora pronunciato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)