Sez. 6, Sentenza n. 3377 del 13/07/1994 Cc. (dep. 04/10/1994) Rv. 199569 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Competenza | Annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione - Giudice dell'esecuzione - È il giudice di rinvio.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Competenza
La competenza in materia di esecuzione, nelle ipotesi di annullamento con rinvio (totale o parziale), appartiene al giudice di rinvio, in base al principio di unicità del giudice della esecuzione, che esprime l'esigenza di attribuire ad un unico giudice la esecuzione di una decisione giurisdizionale concernente tutti i coimputati ovvero tutte le imputazioni ascritte al medesimo imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 624 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)