Sez. 3, Sentenza n. 2347 del 01/02/2011 (Rv. 617266 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - RIVALSA DELL'ASSICURATORE VERSO L'ASSICURATO | Sinistro causato da veicolo non assicurato - Obbligazione gravante nell'impresa designata - Natura - Sostitutiva e non solidale - Conseguenze - Rivalsa dell'impresa designata nei confronti di più responsabili tutti privi di copertura assicurativa - Art. 2055 cod. civ. - Inapplicabilità - Insolvenza di uno di essi - Opponibilità all'assicuratore - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - RIVALSA DELL'ASSICURATORE VERSO L'ASSICURATO
Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo non assicurato, l'obbligazione indennitaria gravante sull'impresa designata nei confronti del danneggiato, per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, ha natura sostitutiva, e non solidale, rispetto a quella dei responsabili. Da ciò consegue che, se più sono i responsabili (come nel caso in cui il conducente del veicolo che ha causato il danno sia persona diversa dal proprietario), la suddetta impresa, una volta indennizzata la vittima, stante l'inapplicabilità dell'art. 2055 cod. civ., può agire, per il recupero dell'intero importo pagato, nei confronti di ciascuno di essi sui quali resta l'alea dell'eventuale insolvenza dei corresponsabili.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 292
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)