Sez. 3, Sentenza n. 12036 del 19/12/1990 (Rv. 470218 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - OBBLIGAZIONE RELATIVA - NATURA - CONSEGUENZE IN TEMA DI REGRESSO.*
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - OBBLIGAZIONE RELATIVA - NATURA - CONSEGUENZE IN TEMA DI REGRESSO.*
Nel sistema della legge sull'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli (o natanti) a motore, l'obbligazione del fondo di garanzia per le vittime della strada, avente natura risarcitoria e non indennitaria, è sostitutiva di quella dei responsabili del danno di cui alle lettere a) e b) dell'art. 19 - rispettivamente proprietario e conducente del veicolo non identificato, nonché proprietario e conducente del veicolo non assicurato - di guisa che, non trattandosi di obbligazione solidale con quella dei predetti responsabili, il regresso del fondo nei loro confronti (sempreché il proprietario e il conducente del veicolo non identificato sia successivamente identificato) ai sensi dell'art. 29, è totale, per il recupero dell'intero risarcimento corrisposto al danneggiato. Nell'ipotesi di corresponsabilità nella produzione dell'evento dannoso fra il soggetto sostituito del fondo ed altri, il fondo che abbia corrisposto l'integrale risarcimento ha Azione di regresso verso i corresponsabili solo nei limiti del grado di colpa a ciascuno di essi attribuibile secondo il disposto dell'art. 2055, secondo e terzo comma cod. civ..*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)