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Sez. 1, Ordinanza n. 30759 del 22/11/2025 (Rv. 676388-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI | Azione revocatoria fallimentare - Effetti restitutori - Decorrenza - Oggetto - Frutti civili - Inclusione. OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - In genere.
Stato
decisa il 2025-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676388-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - EFFETTI

Il vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ordinaria o fallimentare del contratto stipulato dal debitore poi fallito determina l'inefficacia dell'atto traslativo impugnato con conseguente condanna dell'acquirente alla "restituzione" del bene e, nel caso in cui questo sia fruttifero, dei frutti ritratti dallo stesso con decorrenza dalla domanda giudiziale.

Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)