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Sez. 3 - , Ordinanza n. 21371 del 26/07/2021 (Rv. 662194 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Domanda di revocatoria di una compravendita immobiliare esercitata da una curatela fallimentare - Accoglimento nei gradi di merito - Concessione in locazione del bene a terzi - Estinzione per mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio - Conseguenze - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662194-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO

La curatela fallimentare che abbia concesso in locazione a terzi un immobile sulla base dell'accoglimento dell'azione revocatoria nei gradi di merito, è tenuta - una volta venuto meno il titolo che aveva giustificato l'acquisizione del bene alla massa, per effetto dell'estinzione del giudizio, dichiarata per mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio - a restituire al proprietario il bene e i frutti dal medesimo prodotti, nella specie, i canoni percepiti per la durata della locazione, atteso che l'obbligo restitutorio in questione è regolato dagli artt. 2033 e 2037 c.c. in tema di ripetizione di indebito.

Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2037

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)