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Sez. 1, Sentenza n. 5000 del 06/05/1991 (Rv. 472019 - 01)

Società - Di capitali - Società cooperative - Scioglimento - Insolvenza - Responsabilità sussidiaria dei soci | Giudizio di equità reso dal conciliatore ex art. 113 secondo comma cod. proc. civ. - Rispetto dei principi regolatori della materia - Necessità - Decisione di equità configurante l'obbligo a carico personale del socio (anche di società cooperativa a responsabilità limitata ed al fine di evitare il fallimento) di sopportare una quota di debito sociale - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472019-01

Società - Di capitali - Società cooperative - Scioglimento - Insolvenza - Responsabilità sussidiaria dei soci

Il giudizio di equità previsto con riguardo al conciliatore dall'art. 113, secondo comma cod. proc. civ., pur non avendo carattere meramente integrativo della disciplina legale, non ha neanche una funzione sostitutiva della medesima, dovendo il giudice, comunque, osservare i principi regolatori della materia, i quali hanno portata più ristretta dei principi generali dell'ordinamento, in quanto sono posti a presidio di determinati istituti ed informano quindi complessi normativi operanti in settori circoscritti dell'ordinamento. Pertanto, costituendo principio regolatore della materia societaria quello dell'esclusione della responsabilità personale del socio nelle società di capitali, con il solo temperamento dettato, per le società cooperative a responsabilità limitata, con esclusivo riguardo all'ipotesi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e sempre che la responsabilità sussidiaria e solidale del socio, da far valere in tali procedure ed in ragione di un multiplo della sua quota, sia esplicitamente prevista dall'atto costitutivo, non è consentito, nel rendere il giudizio suddetto - che è suscettibile di controllo di legittimità -, porre a carico del singolo socio, neanche se tale qualità sussista rispetto ad una società del tipo da ultimo menzionato, una quota di debito sociale, sia pure al fine di evitare, con modesto sacrificio, l'inizio di una procedura fallimentare e la possibile perdita del bene assicurato dallo strumento cooperativistico.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2514, Cod. Civ. art. 2541, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)