Sez. 2, Sentenza n. 11065 del 22/12/1994 (Rv. 489368 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenza del giudice conciliatore emessa secondo equità - Rispetto dei principi regolatori della materia - Necessità - Abrogazione "de facto" della normativa da cui è disciplinata la materia - Divieto - Sentenza del conciliatore che dichiari estinta l'obbligazione del cliente con la corresponsione delle somme liquidate dal giudice a carico della parte soccombente - Invalidità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
L'art. 113 cod. proc. civ., che impone al conciliatore di far ricorso all'equità per individuare la regola sostanziale da applicare all'oggetto della domanda, esige peraltro che la decisione non contrasti con i principi regolatori della materia, come avviene quando essa comporta abrogazione "de facto" della normativa da cui la materia è disciplinata, dovendo il giudice nell'alveo di tale normativa temperare nel momento decisorio il rigore delle regole sostanziali adattandole con criterio equitativo alle esigenze del caso concreto. Non è valida pertanto, neppure sotto il profilo equitativo la sentenza del conciliatore la quale, in contrasto con l'art. 61 della legge 22 gennaio 1934 n. 36 (di conversione in legge del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578) e l'art. 2 del D.M. 24 novembre 1990 n. 329, che sanzionano l'obbligo del cliente di corrispondere al professionista da lui nominato gli onorari ed i diritti indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali, dichiari estinta l'obbligazione del cliente con la corresponsione delle somme liquidate dal giudice a carico dell'altra parte, soccombente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 61 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)