Sez. L, Sentenza n. 12837 del 15/06/2005 (Rv. 582025 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Asportazione da parte del lavoratore di documenti aziendali - Onere del datore di lavoro di provarne la natura riservata - Configurabilità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nel giudizio introdotto dal lavoratore per contestare la legittimità del licenziamento disciplinare, inflitto per l'asportazione di un documento aziendale, è facoltà - e non onere probatorio - del datore di lavoro qualificare tale documento come riservato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda del lavoratore tesa a far dichiarare l'illegittimità del licenziamento inflittogli per aver asportato un documento contenente la valutazione dei "rischi aziendali", sull'assunto che la natura riservata di esso non fosse stata dimostrata dall'imprenditore).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)