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Sez. L, Sentenza n. 22923 del 07/12/2004 (Rv. 578175 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE | Produzione in giudizio di documenti aziendali di carattere riservato per esercitare il proprio diritto di difesa - Violazione dell'obbligo di fedeltà - Esclusione - Impossessamento dei documenti - Accertamento delle modalità - Necessità - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578175-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - OBBLIGO DI FEDELTÀ - IN GENERE

Con riferimento alla utilizzazione da parte del lavoratore di documenti aziendali di carattere riservato occorre distinguere tra produzione in giudizio dei documenti detti al fine di esercitare il diritto di difesa, di per sè da considerarsi lecita (per la prevalenza di detto diritto ed anche in virtù di quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 675 del 1996) e impossessamento degli stessi documenti, le cui modalità vanno in concreto verificate. (Nella specie la Corte ha cassato con rinvio la decisione di merito che, confermando il rigetto della domanda di impugnativa del licenziamento, aveva ritenuto non conforme a correttezza e buona fede la utilizzazione per finalità difensive - nel giudizio di impugnativa del trasferimento - di documenti aziendali riservati, in quanto il giudice di appello aveva trascurato di verificare se le modalità di acquisizione di tali documenti da parte del dipendente, dopo la sua fuoruscita dalla sede di Roma, fossero quelle indicate dalla azienda nella comunicazione del licenziamento - essersi introdotto nella detta sede senza autorizzazione o aver indotto qualcuno ad asportare i documenti per suo conto -).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2105, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)