Sez. 1, Sentenza n. 3187 del 11/02/2010 (Rv. 611703 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Vincolo archeologico ex art. 11 della legge 1089 del 1939 - Valore assoluto - Esclusione - Conseguenze - Edificabilità legale del fondo - Condizioni - Autorizzazione della competente sovrintendenza - Necessità - Esistenza di un progetto approvato - Edificabilità - Limiti - Rilevanza ai fini della determinazione dell'indennità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In materia di espropriazione, sebbene il divieto di edificazione previsto dall'art. 11 della legge n. 1089 del 1939 (vincolo archeologico) non abbia valore assoluto, non potendosi escludere un'attività edificatoria che non snaturi e non pregiudichi la conservazione e l'integrità dei reperti archeologici, la possibilità di edificare è in ogni caso sottoposta all'autorizzazione della competente sovrintendenza, con la conseguenza che fino a che essa non si sia pronunciata, l'area deve ritenersi assolutamente inedificabile, anche ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, mentre nel caso in cui sulla compatibilità del progetto con la conformazione vincolata dell'area si sia pronunciata favorevolmente la competente autorità, l'edificabilità legale può essere riconosciuta soltanto nei limiti del progetto approvato.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 11 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 18, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)