Sez. 6, Sentenza n. 8015 del 11/12/2002 Cc. (dep. 18/02/2003) Rv. 223813 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA | Apprezzamento del giudice di merito - Reato permanente - Configurabilità - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA
Ai fini della sussistenza dello stato di flagranza l'apprezzamento sul tempo decorso tra la commissione del fatto e l'arresto è affidato in via esclusiva al giudice di merito e, qualora correttamente motivato, non censurabile in sede di legittimità; pertanto, in caso di reato di natura permanente, può riconoscersi la sussistenza della flagranza, quando è decorso solo il tempo necessario all'espletamento di attività di indagine dirette a rintracciare il responsabile. (Fattispecie in cui nel caso di detenzione nella propria abitazione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio, il tempo decorso tra il rinvenimento della sostanza e l'arresto, impiegato per rintracciare il proprietario, non aveva fatto venir meno l'attualità del reato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 382, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)