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Sez. 4, Sentenza n. 1350 del 28/04/1998 Cc. (dep. 13/07/1998) Rv. 211640 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA | Tempo decorso tra commissione del fatto ed arresto - Valutazione di esclusiva competenza del giudice di merito - Motivazione adeguata - Non censurabile in Cassazione - Fattispecie: riferimento a tempi per attività strumentali.
Stato
decisa il 1998-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211640-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ARRESTO IN FLAGRANZA - STATO DI FLAGRANZA

Ai fini della sussistenza dello stato di flagranza previsto dall'art. 382 cod. proc. pen., l'apprezzamento sul tempo decorso tra commissione del fatto ed arresto è affidato in via esclusiva al giudice di merito, come è dimostrato dal fatto che il legislatore ha fatto riferimento a locuzioni avverbiali quali "subito dopo" o "immediatamente prima", e tale apprezzamento, se correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. (Fattispecie in cui pur essendo decorse alcune ore dal rinvenimento e sequestro della droga all'arresto dell'indagato, è stata ritenuta motivazione sufficiente, sia pure sintetica, quella che il tempo decorso era stato calcolato "con riferimento al momento in cui l'arresto era stato formalizzato e il tempo trascorso era stato necessario per l'espletamento delle attività di indagini quali perquisizione e sequestro della droga e redazione materiale degli atti").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 382, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)