Sez. L, Sentenza n. 976 del 07/02/1996 (Rv. 495755 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Contratti a termine illegittimi - Trasformazione in un unico rapporto a tempo indeterminato - Intervalli non lavorati - Diritto alla relativa retribuzione - Insussistenza - Offerta da parte del lavoratore di riprendere il lavoro deducendo il carattere a tempo indeterminato del rapporto - Conseguenze - Illegittimità del rifiuto del datore di lavoro - Qualificabilità dello stesso quale licenziamento - Conseguenti diritti risarcitori del lavoratore - Configurabilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In ipotesi di trasformazione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato di una pluralità di contratti a termine succedutisi tra le stesse parti, per illegittimità della apposizione dei termini ai sensi della legge n. 230 del 1962, non spetta la retribuzione per i periodi non lavorati, in conseguenza della natura sinallagmatica del rapporto di lavoro e della non equiparabilità della concorde sospensione della esecuzione delle contrapposte obbligazioni contrattuali negli intervalli tra un contratto e l'altro alla cessazione del lavoro da parte del lavoratore che si verifica per effetto di un licenziamento. Tuttavia la sospensione dell'obbligo retributivo viene meno allorché il lavoratore, deducendo l'invalidità del termine e l'unicità del rapporto, offra di riprendere il lavoro, ed in tal caso il lavoratore può far valere, con decorrenza dalla data in cui abbia manifestato tale volontà, i diritti risarcitori conseguenti all'illegittimo rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione lavorativa, integrante un licenziamento illegittimo. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata perché, a seguito della dichiarazione della configurabilità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall'inizio del primo contratto a termine, non aveva limitato il risarcimento del danno correlato alla retribuzioni perse al periodo successivo alla manifestazione di volontà del lavoratore di continuare ad essere parte del rapporto di lavoro).
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)