Sez. L, Sentenza n. 8561 del 05/05/2004 (Rv. 572650 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE | Trasformazione in un unico rapporto a tempo indeterminato - Violazione della l. n. 230 del 1962 - Condizioni - Lunga interruzione tra un rapporto e l'altro in mancanza della messa a disposizione della prestazione - Conseguenze - Configurabilità di un unico rapporto ad origine - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - SCADENZA DEL TERMINE - PLURALITÀ DI CONTRATTI A TERMINE
Pur in presenza della violazione delle norme dettate dalla legge n. 230 del 1962 sui contratti a termine, ed a fronte della ripetuta costituzione tra le parti di contratti di lavoro a tempo determinato, non è configurabile un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a far data dal momento della conclusione del primo contratto, qualora esista tra i contratti un cospicuo lasso di tempo, durante il quale non vi è stata né prestazione lavorativa né offerta della prestazione da parte del lavoratore, che non risulti esser rimasto a disposizione del datore di lavoro, onde deve ritenersi che l'intervallo trascorso abbia spezzato il nesso tra i periodi lavorativi, da considerarsi perciò separati, ancorché ciascuno disciplinato dalle norme sul rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)