Sez. L, Sentenza n. 3586 del 14/06/1985 (Rv. 441195 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE OPERATA DAL GIUDICE DEL MERITO - DEDUCIBILITÀ NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - DETERMINAZIONE DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE OPERATA DAL GIUDICE DEL MERITO - DEDUCIBILITÀ NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - LIMITI.*
La Determinazione della giusta retribuzione operata dal giudice del merito, a norma dell'art. 36 cost., in relazione all'art. 2099 cod. civ., può formare oggetto del giudizio di Cassazione solo per quanto riguarda la violazione dei criteri dettati dalla norma costituzionale per il processo perequativo, e cioè del criterio di sufficienza della retribuzione a sopperire ai bisogni di una esistenza libera e dignitosa e del criterio di proporzionalità della stessa retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato; per contro, l'apprezzamento dell'adeguatezza della retribuzione in concreto resta riservato al giudice del merito. (Conf 1428/81, mass n 412069; (Conf 1926/79, mass n 398322).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)