diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1926 del 03/04/1979 (Rv. 398322 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398322-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - CENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La Determinazione della giusta retribuzione, operata dal giudice del merito, a norma dell'art 36 cost, in relazione all'art 2099 cod civ, puo formare oggetto del giudizio di Cassazione solo per quanto riguarda la violazione dei criteri, imposti dalla norma costituzionale, per il processo perequativo, e cioe del criterio di sufficienza della retribuzione a sopperire ai bisogni di una esistenza libera e dignitosa e del criterio di proporzionalita della stessa retribuzione alla qualita e quantita del lavoro prestato ovvero per quanto riguarda l'omissione di circostanze decisive. L'apprezzamento dell'adeguatezza della retribuzione, in concreto, resta invece riservato al giudice del merito. (Conf 1861/78, mass n 391241; (Conf 2648/76, mass n 381431).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)