Sez. 1, Sentenza n. 2565 del 05/12/1970 (Rv. 348911 - 01)
MANDATO - MANDATARIO SENZA RAPPRESENTANZA - ACQUISTI DI BENI IMMOBILI - MANDATO CONFERITO ORALMENTE - DIRITTO DEL MANDANTE AL TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE O AL RISARCIMENTO DEL DANNO - INSUSSISTENZA - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO - ESPERIMENTO - POSSIBILITA.*
MANDATO - MANDATARIO SENZA RAPPRESENTANZA - ACQUISTI DI BENI IMMOBILI - MANDATO CONFERITO ORALMENTE - DIRITTO DEL MANDANTE AL TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE O AL RISARCIMENTO DEL DANNO - INSUSSISTENZA - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO - ESPERIMENTO - POSSIBILITA.*
Nel caso di mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili nullo per Mancanza della Forma scritta richiesta 'ad substantiam', colui che ha conferito l'incarico non puo rivendicare il bene acquistato dal mandatario e neppure puo agire contro di questi per il risarcimento dei danni conseguenti al mancato ritrasferimento, in quanto non e sorto l'Obbligo alla prestazione sostitutiva di quella dedotta in contratto. Compete al mandante, in tal caso, solo il diritto di ripetere dal mandatario cio che gli ha prestato per la esecuzione del mandato, in base alle norme sul pagamento dell'indebito. (V 2271'60 1565'59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1713, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)