Sez. 2, Sentenza n. 6234 del 24/11/1980 (Rv. 409958 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - IN GENERE - PROMESSA UNILATERALE DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DI UN IMMOBILE - CONTESTUALE O SUCCESSIVA TRADUZIONE IN SCRITTO DEL CONSENSO DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE - NECESSITA - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - IN GENERE - PROMESSA UNILATERALE DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DI UN IMMOBILE - CONTESTUALE O SUCCESSIVA TRADUZIONE IN SCRITTO DEL CONSENSO DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE - NECESSITA - MANCANZA - CONSEGUENZE.*
La promessa unilaterale di trasferimento della proprieta di un immobile non ha alcun effetto obbligatorio ove non si accerti la traduzione in iscritto - contestuale o successiva - del consenso manifestato dal promissario acquirente. Pertanto, in Mancanza di tale consenso, non sorge a favore di quest'ultimo, o dei suoi eredi, alcun diritto ad un risarcimento del danno, non essendo configurabile, nell' accertata carenza di una valida pattuizione, l'insorgenza di un Obbligo alla prestazione sostitutiva di quella dedotta in contratto. (V 2565/70, mass n 348911; (V 2271/60; (V 1565/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1987
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)