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Sez. 5, Sentenza n. 21852 del 28/10/2016 (Rv. 641551 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Comunicazione - Necessità - Impugnazione - "Dies a quo" del termine di 60 giorni.
Stato
decisa il 2016-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641551-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 223 del 2006, il termine di 60 giorni previsto per l'impugnazione da parte del contribuente dell'iscrizione ipotecaria su immobili decorre dalla comunicazione della iscrizione che, ove ritualmente effettuata a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari, mediante lettera raccomandata o telegramma, fonda la presunzione legale di conoscenza legale dell'atto nonchè del suo contenuto da parte del destinatario, sicché incombe sullo stesso l'onere di fornire la prova che il plico non contiene alcuna lettera ovvero ha un oggetto diverso rispetto a quello indicato dal mittente.

Riferimenti normativi: DPR 29/04/1973 num. 602 art. 77, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 35 com. 26 n. 5 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 6 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 17, Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)