Sez. 3, Sentenza n. 22133 del 24/11/2004 (Rv. 579228 - 01)
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI | Comunicazioni a terzo destinatario a mezzo di lettera raccomandata - Presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. - Configurabilità - Mancato inserimento della lettera nel plico o nel contenuto della lettera diverso da quello affermato dal mittente - Onere probatorio relativo - A carico del destinatario.
NEGOZI GIURIDICI - UNILATERALI - RECETTIZI
La lettera raccomandata o il telegramma - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)