Sez. L, Sentenza n. 12840 del 03/09/2003 (Rv. 566518 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Rito del lavoro - Voce "precisazione delle conclusioni " - Liquidazione dei relativi diritti - Ammissibilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE
È pienamente compatibile con il rito del lavoro, in relazione alla liquidazione dei diritti ed onorari di avvocato, la liquidazione della voce "precisazione delle conclusioni" prevista dalla tabella dei diritti, in quanto la precisazione delle conclusioni è un atto richiesto al procuratore, secondo le norme ordinarie del codice di procedura civile, e ribadite nel nuovo rito, che prevede, dopo l'esaurimento della discussione, la precisazione delle conclusioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)