Sez. L, Sentenza n. 1672 del 12/03/1986 (Rv. 445018 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE DI PROCURATORE - RITO DEL LAVORO - ONORARI DI AVVOCATO E DIRITTI DI PROCURATORE - LIQUIDAZIONE - VOCI COMPATIBILI E VOCI INCOMPATIBILI COL PREDETTO RITO - INDIVIDUAZIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - COMPETENZE DI PROCURATORE - RITO DEL LAVORO - ONORARI DI AVVOCATO E DIRITTI DI PROCURATORE - LIQUIDAZIONE - VOCI COMPATIBILI E VOCI INCOMPATIBILI COL PREDETTO RITO - INDIVIDUAZIONE.*
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato e di diritti di procuratore, mentre sono compatibili col rito del lavoro le cosiddette voci "precisazione delle conclusioni" (prevista dall'art. 429 cod. proc. civ. dopo la discussione orale) e "deposito del fascicolo" (contemplato dall'art. 415 cod. proc. civ.), tali invece non sono le voci "ritiro del fascicolo di parte", che contrasta con il principio di concentrazione del processo, ed "assegnazione della causa a sentenza", essendo prevista - dall'art. 429 cit. - la pronuncia del dispositivo immediatamente dopo la discussione orale della causa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)