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Sez. 1, Sentenza n. 5879 del 23/10/2013 Cc. (dep. 06/02/2014) Rv. 258744 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILLIZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE | Categoria degli "atti d'indagine" previsti dall'art. 407, comma terzo, cod. proc. pen. - Consulenza sulla capacità d'intendere e di volere dell'indagato ai fini dell'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza - Riconducibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258744-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILLIZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE

In tema di inutilizzabilità prevista dall'art. 407, comma terzo cod. proc. pen., non rientra nella categoria di "atto d'indagine" compiuto dopo la scadenza del termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, la consulenza, disposta dal pubblico ministero in funzione della applicazione provvisoria di misura di sicurezza sulla capacità di intendere e di volere e sulla pericolosità sociale della persona sottoposta alle indagini.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)