Sez. 6, Sentenza n. 1304 del 31/10/1997 Ud. (dep. 04/02/1998) Rv. 210439 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE | Nozione di "atto di indagine" - Richiesta di misura cautelare - Esclusione - Ragione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - TERMINI - DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI - INUTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI PER SCADENZA DEL TERMINE
Ai fini della sanzione di inutilizzabilità, prevista dall'art. 407 comma terzo cod. proc. pen., per "atto di indagine" compiuto dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, deve intendersi solo quello con efficacia probatoria. In tale categoria non rientrano quelli attinenti le richieste di misure cautelari, che non hanno alcuna efficacia probatoria in quanto mirano esclusivamente ad ottenere un provvedimento incidentale sulla sfera della libertà personale dell'indagato, anche per assicurarne la presenza in giudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)