Sez. L, Sentenza n. 2970 del 22/05/1979 (Rv. 399293 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - TRASFERIMENTO INGIUSTIFICATO - RIFIUTO - CONSEGUENTE LICENZIAMENTO - ILLEGITTIMITA - TRASFERIMENTO NON COMPORTANTE UNA DEQUALIFICAZIONE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - TRASFERIMENTO INGIUSTIFICATO - RIFIUTO - CONSEGUENTE LICENZIAMENTO - ILLEGITTIMITA - TRASFERIMENTO NON COMPORTANTE UNA DEQUALIFICAZIONE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
L'illegittimita del trasferimento del lavoratore da una unita produttiva ad un'altra, avvenuto senza comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, con la conseguente illegittimita del licenziamento intimato allo stesso per il rifiuto di accettare il trasferimento medesimo, non e esclusa dal fatto che il trasferimento non avrebbe comportato una dequalificazione del lavoratore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)