Sez. 4, Sentenza n. 26281 del 29/05/2024 Ud. (dep. 04/07/2024) Rv. 286500-01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Esito positivo dell'alcoltest - Prova dell’omologazione e della revisione dell’etilometro - Onere a carico del pubblico ministero - Condizioni - Onere dell'imputato di allegazione volto a contestare il funzionamento dell’apparecchio - Contenuto - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo che, a fronte delle specifiche allegazioni difensive circa l'omissione delle verifiche annuali relative all'apparecchio, non era stata presa in esame l'incidenza dell'omesso adempimento sull'effettiva funzionalità dell'etilometro).
Cod. Strada art. 186 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)