diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12909 del 18/12/1995 (Rv. 495126 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - GARANZIE DELLO STATO | Finanziamento effettuato dallo Stato ai sensi dell'art. 2 bis della legge n. 95 del 1979 - Forma di finanziamento a fondo perduto - Configurabilità - Esclusione - Diritto di surroga dello Stato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495126-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - GARANZIE DELLO STATO

Il finanziamento che lo Stato effettui ai sensi dell'art. 2 bis della legge 3 aprile 1979 n. 95 (inserito in sede di conversione del D.L. 30 gennaio 1979 n. 26) - il quale dispone che il Tesoro dello Stato può garantire, in tutto o in parte, i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente, la riattivazione ed il completamento degli impianti, degli immobili e delle attrezzature e rinvia ad un successivo decreto ministeriale (emanato il 19 giugno 1979) la disciplina delle condizioni e delle modalità di prestazione delle garanzie - non integra una forma di finanziamento a fondo perduto a carico dello Stato, avendo l'intervento del ministero una mera funzione di garanzia, destinata a facilitare la somministrazione del credito. Ne deriva il diritto dello Stato, che abbia pagato il debito, a surrogarsi nella posizione spettante al creditore soddisfatto, ai sensi del n. 3 dell'art. 1203 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, DM Tesoro 19/06/1979, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 art. 2 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)