Sez. L, Sentenza n. 11933 del 13/05/2008 (Rv. 603109 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO | Fallimento del datore di lavoro - Fondo di garanzia dell'Inps di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 e all'art. 2, comma settimo, della legge n. 297 del 1982 - Diritto di surroga del Fondo al lavoratore - Oggetto - Diritti privilegiati verso il patrimonio del fallito - Inclusione - Credito ammesso in prededuzione - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO
In tema di intervento del Fondo di garanzia dell'Inps, il combinato disposto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992 e all'art. 2, comma settimo, della legge n. 297 del 1982 prevede il diritto di surroga del Fondo al lavoratore nei diritti privilegiati dello stesso verso il patrimonio del fallito; ne deriva che può essere rimborsato al Fondo dalla procedura fallimentare il credito del lavoratore ammesso in privilegio, e non anche quello ammesso in prededuzione, il quale grava esclusivamente sull'amministrazione del fallimento.
Riferimenti normativi: Legge 20/10/1980 num. 987, Legge 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)