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Sez. T, Ordinanza n. 33826 del 23/12/2025 (Rv. 677393-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU | Requisito della residenza anagrafica - Permanente rilevanza - Mero ed esclusivo rilievo della dimora abituale - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677393-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU

In tema di IMU, ai fini del riconoscimento della esenzione per l'abitazione principale, l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 214 del 2011, anche a seguito dell'intervento correttivo della Corte cost. con sentenza n. 209 del 2022, continua a richiedere la ricorrenza di un duplice requisito, essendo necessario che il possessore ed il suo nucleo familiare, oltre a dimorare abitualmente nell'immobile, vi risiedano anche anagraficamente, dovendosi, pertanto, escludere il rilievo esclusivo della dimora abituale, quale presupposto disgiunto dalla residenza anagrafica; ne consegue che il beneficio può essere fruito solo a decorrere dalla data nella quale il contribuente abbia trasferito la residenza anagrafica nell'unità immobiliare in cui dimora abitualmente.

Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)