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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32339 del 03/11/2022 (Rv. 666357 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU | Art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 - Esenzione casa principale - Coniugi con diversa residenza anagrafica - Sentenza Corte cost. n. 209 del 2022 - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666357-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE IMU

In tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora

abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune.

Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/2012 num. 16 art. 4 com. 5 CORTE COST., Legge 26/04/2012 num. 44 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)