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Sez. 1, Sentenza n. 902 del 23/02/1978 (Rv. 390237 - 01)

VENDITA - CAPACITA DI VENDERE E DI COMPERARE - DIVIETI - LIMITAZIONI DELLE LEGGI SPECIALI - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER L'INVALIDITA E LA VECCHIAIA DEGLI OPERAI - ACQUISTO DI FONDI RUSTICI - DIVIETO IMPLICITO EX ART 12 N 8 DEL RD N 376 DEL 1907 - LIMITAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE NEGOZIALE DELL'ENTE - CONFIGURABILITA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - CONSEGUENZE - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO.*
Stato
decisa il 1978-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390237-01

VENDITA - CAPACITA DI VENDERE E DI COMPERARE - DIVIETI - LIMITAZIONI DELLE LEGGI SPECIALI - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER L'INVALIDITA E LA VECCHIAIA DEGLI OPERAI - ACQUISTO DI FONDI RUSTICI - DIVIETO IMPLICITO EX ART 12 N 8 DEL RD N 376 DEL 1907 - LIMITAZIONE DELLA LEGITTIMAZIONE NEGOZIALE DELL'ENTE - CONFIGURABILITA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - CONSEGUENZE - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO.*

Il divieto implicito stabilito dall'art 12, n 8, del RD 30 maggio 1907, n 376, il quale, nell'istituire la cassa nazionale di previdenza per l'invalidita e la vecchiaia degli operai, prescriveva che i fondi della cassa dovessero essere impiegati, tra l'altro, nell'acquisto di beni immobili urbani, escludendo cosi l'acquisto di fondi rustici, incideva soltanto sulla legittimazione negoziale dell'ente, essendo posta unicamente a garanzia del corretto e proficuo investimento dei capitali, senza essere strettamente collegato alle norme esprimenti le finalita fondamentali della cassa, le quali riguardavano le prestazioni assicurative. Ne consegue che la violazione di tale implicito divieto comporta unicamente la annullabilita del contratto, deducibile dall'ente stesso, e non gia la nullita dell'atto per violazione di norme imperative, in Mancanza di uno specifico divieto sanzionato dalla comminatoria della nullita assoluta. (V 2697/72, mass n 360338).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1425, Cod. Civ. art. 1471, Regio Decr. 30/05/1907 num. 376 art. 12 com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)