Sez. U, Sentenza n. 2697 del 21/08/1972 (Rv. 360338 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - CAUSE - CONTRARIETA A NORME IMPERATIVE - NORMA PROIBITIVA PRIVA DELLA SANZIONE DELL'INVALIDITA DELL'ATTO PROIBITO - NULLITA O MERA IRREGOLARITA DELL'ATTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - CAUSE - CONTRARIETA A NORME IMPERATIVE - NORMA PROIBITIVA PRIVA DELLA SANZIONE DELL'INVALIDITA DELL'ATTO PROIBITO - NULLITA O MERA IRREGOLARITA DELL'ATTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Poiche a norma degli artt 1418, 1419 e 1339 cod civ il contratto e nullo quando e contrario a norma imperativa, salva l'eccezione di una diversa disposizione di legge, allorquando si sia in presenza di una norma proibitiva non formalmente perfetta, cioe priva della sanzione dell'invalidita dell'atto proibito, occorre specificamente controllare la natura della disposizione violata per dedurre la invalidita o la semplice irregolarita dell'atto e tale controllo si risolve nella indagine sullo scopo della legge ed in particolare sulla natura della tutela apprestata, se cioe di interesse pubblico o privato, senza che soccorra il criterio estrinseco della Forma.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)