Sez. 3, Sentenza n. 607 del 17/01/2003 (Rv. 559801 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE | Dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale - Requisiti - Dichiarazione di fatti a sè sfavorevoli - "Animus confitendi" - Accertamento da parte del giudice di merito - Necessità - Efficacia probatoria - Valutazione congiunta delle dichiarazioni confessorie e di eventuali deposizioni testimoniali - Ammissibilità - Esclusione.
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - GIUDIZIALE - IN GENERE
Le dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale costituiscono confessione giudiziale se, sotto il profilo soggettivo, ricorre l'"animus confitendi", consistente nella consapevolezza e volontà di riconoscere un fatto a sè sfavorevole e vantaggioso per l'altra parte, indipendentemente dalla consapevolezza delle conseguenze che possono derivarne, dovendo altresì la certezza in ordine al verificarsi di detto fatto ricavarsi esclusivamente da siffatte dichiarazioni, senza necessità di un qualsiasi ulteriore conforto probatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2733, Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)