diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2089 del 13/06/1969 (Rv. 341367 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NEGLIGENZA NELL'ACCERTAMENTO DELL'EFFETTIVO DOMICILIO DEL CONVENUTO PRIMA DI PROCEDERE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART.143 COD PROC CIV - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341367-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - NEGLIGENZA NELL'ACCERTAMENTO DELL'EFFETTIVO DOMICILIO DEL CONVENUTO PRIMA DI PROCEDERE ALLA NOTIFICAZIONE EX ART.143 COD PROC CIV - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Una eventuale negligenza della parte nell'accertarsi dell'effettivo domicilio del convenuto prima di procedere alla notificazione ex art. 143 cod.proc.civ., non configura un'ipotesi di dolo revocatorio, per la cui sussistenza occorre un comportamento fraudolento che si concreta solo in una messa in opera di raggiri o artifici tali da paralizzare la difesa avversaria e da impedire al giudice l'accertamento della verita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)