Sez. L, Sentenza n. 2299 del 09/04/1984 (Rv. 434343 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - DOLO PROCESSUALE REVOCATORIO - ESTREMI - SEMPLICE ASSERZIONE DI UNA CIRCOSTANZA NON VERA E NON DETERMINANTE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - DELLA PARTE - DOLO PROCESSUALE REVOCATORIO - ESTREMI - SEMPLICE ASSERZIONE DI UNA CIRCOSTANZA NON VERA E NON DETERMINANTE - IRRILEVANZA.*
Il dolo processuale revocatorio S'identifica nella messa in opera di raggiri o artifici tali da paralizzare la difesa avversaria o da impedire al giudice l'accertamento della verità e presuppone una volontà specificamente diretta al danno dell'avversario attraverso l'inganno del giudice. Tale figura di dolo non può, pertanto, essere concretata dalla semplice asserzione di una circostanza non vera - ma non fraudolentemente preordinata, in quanto proveniente da un incidentale riferimento del consulente di parte - e comunque non determinante nella formazione del convincimento del giudice. (V 1507/83, mass n 426337; (V 2833/80, mass n 406567; (V 1488/77, mass n 385204; (V 2089/69, mass n 341367; (V 1314/69, mass n 340002).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)