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Sez. 1, Sentenza n. 15768 del 22/10/2003 (Rv. 567567 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Ordinanza/ingiunzione - Emissione ex art.204 C.d.S. - Successiva notificazione - Necessità al fine del perfezionamento dell'attività amministrativa "de qua" - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567567-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di violazioni al codice della strada, l'ordinanza - ingiunzione di cui all'art.204, adottata dal Prefetto a seguito di ricorso dell'interessato - provvedimento da emettersi nel termine di 180 giorni, ex art.68 della legge n.488 del 1999 - non deve essere portata a conoscenza dell'interessato entro quel termine, perché l'attività amministrativa ad essa sottesa può legittimamente dirsi completata con la sola emanazione del provvedimento stesso, atteso che, ai fini della giuridica esistenza e della validità di un atto amministrativo, non è in linea di principio necessario che esso esca dalla sfera giuridica dell'organo che lo ha emanato, rispondendo l'attività notificatoria ad esigenze diverse, in quanto posta a tutela dei diritti del destinatario e del loro esercizio nei termini consentiti.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)