Sez. 1, Sentenza n. 13078 del 09/09/2002 (Rv. 557321 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Ordinanza - Ingiunzione - Emissione oltre il termine stabilito dall'art. 204 di detto codice - Invalidità - Sussistenza - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
L'inosservanza del termine di sessanta giorni (ora elevato a centottanta giorni dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488) entro il quale, ai sensi dell'art. 204 del codice della strada, il Prefetto è tenuto ad emettere, se ritiene fondato l'accertamento, l'ordinanza - ingiunzione, comporta il vizio di violazione di legge e rende, pertanto, il provvedimento invalido e annullabile, in quanto la previsione di termini per l'esercizio di poteri sanzionatori da parte della pubblica amministrazione costituisce garanzia procedimentale in favore del cittadino, a tutela del suo interesse a non restare esposto alla irrogazione della sanzione per un tempo maggiore di quello prefissato.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)