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Sez. 4, Sentenza n. 2865 del 08/02/2001 Ud. (dep. 25/01/2002) Rv. 220789 - 01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE | Parte civile - Mandato al difensore conferito con la formula "nel presente giudizio" - Operatività per tutto il giudizio di merito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220789-01

DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFENSORE DELLE PARTI PRIVATE

In tema di rappresentanza in giudizio della parte civile, nell'ipotesi in cui al difensore sia conferito mandato con l'espressione "rappresentare e difendere nel presente giudizio" deve ritenersi manifestata, secondo quanto previsto dall'art. 100, comma 3, cod. proc. pen., la volontà di incaricare il difensore anche per il grado di appello, e cioè per tutto il giudizio di merito.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)