Sez. 5, Sentenza n. 31922 del 04/06/2001 Ud. (dep. 27/08/2001) Rv. 219711 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DIRITTI DELL'IMPUTATO (ESTENSIONE) | Parte civile - Difensore non munito di procura speciale - Legittimazione alla impugnazione - Mancanza di procura speciale - Possibilità - Esclusione.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DIRITTI DELL'IMPUTATO (ESTENSIONE)
La procura speciale rilasciata dalla parte civile al difensore, salvo che nell'atto non sia espressa volontà diversa, si presume conferita solo per un determinato grado del processo; ne consegue che, quando nel mandato non vi sia alcun riferimento ai vari gradi del giudizio, va dichiarata inammissibile la impugnazione proposta dal difensore di parte civile.
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 37 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 99, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 100 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 100 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 101 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)