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Sez. 5, Sentenza n. 7418 del 06/11/2013 Ud. (dep. 17/02/2014) Rv. 259520 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Concomitanza di impegni professionali - Obbligo del difensore di indicare le ragioni della mancata nomina di un sostituto - Sussistenza - Obbligo del difensore di indicare i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259520-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

Il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di questo, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 102 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)