Sez. L, Sentenza n. 20892 del 05/10/2007 (Rv. 599688 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Previa presentazione della domanda amministrativa - Irrilevanza - Condizioni - Formale conoscenza, da parte dell'ente, dei presupposti del diritto alla prestazione - Effetti - Obbligo, per l'ente, di provvedere d'ufficio al riconoscimento del diritto - Sussistenza - Azione giudiziaria, pur in mancanza di una specifica domanda amministrativa - Proponibilità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE
In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la domanda amministrativa, necessaria per far conoscere all'ente i presupposti del diritto alla prestazione (il fatto fondante e la privata volontà di conseguire il riconoscimento del diritto), la cui mancanza rende improponibile l'azione giudiziaria, non è necessaria ove l'ente sia a formale conoscenza di tali presupposti, in presenza di una pregressa domanda cui abbia fatto seguito un accertamento, e di un successivo mutamento della norma giuridica che migliori la condizione dell'assistito; in questo caso, l'ente pur in mancanza di domanda amministrativa è tenuto a provvedere d'ufficio al riconoscimento del miglior trattamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto improponibile l'azione giudiziaria volta alla riliquidazione della già riconosciuta pensione di vecchiaia in mancanza di domanda amministrativa, senza considerare che, a norma dell'intervento additivo della Corte cost. con sentenza n. 822 del 1988, tale riliquidazione era dovuta, con l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 26 della legge n. 160 del 1975).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 03/06/1975 num. 160 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)