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Sez. L, Sentenza n. 26820 del 07/11/2008 (Rv. 605891 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Pensione di reversibilità - Domanda amministrativa - Computo della contribuzione successiva al pensionamento del "de cuius" ai fini della riliquidazione della pensione - Nuova domanda amministrativa di riliquidazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605891-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO

In tema di riliquidazione di pensione di reversibilità, con riferimento sia ai supplementi maturati sulla pensione diretta, sia ai contributi versati o accreditati dopo la decorrenza della pensione diretta, la domanda amministrativa di pensione di reversibilità è inclusiva della domanda di computo della contribuzione successiva al pensionamento del "de cuius", nella base di calcolo della pensione di reversibilità richiesta, ancorché la contribuzione stessa non abbia, come nella specie, dato luogo alla maturazione del diritto a supplementi della pensione diretta corrispondente, attesa l'equiparazione "ex lege" tra supplementi, già maturati sulla pensione diretta corrispondente, e contributi che, in difetto di domanda del "de cuius", non abbiano dato luogo alla maturazione del diritto a supplementi della stessa pensione diretta.

Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 53 all. 3 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 443

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)